IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e  successive
modificazioni; 
  Considerata la necessita' di  ridisciplinare,  con  regolamento  da
emanarsi ai sensi  dell'art.  8  del  sopracitato  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, i  lavori,  le  provviste  ed  i  servizi  da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, e ritenuto  di  doversi  ad
esso conformare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
  1.  E'  approvato  l'annesso  regolamento,  vistato  dal   Ministro
proponente, per i lavori, le provviste ed i servizi da  eseguirsi  in
economia da parte degli uffici centrali e  periferici  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1988 
                               COSSIGA 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
                                  AMATO, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988 
 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 15 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse del decreto:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L.7.200.000".